Unanimità dei consensi delle classi di creditori in una recente procedura di concordato preventivo in continuità

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In una recente operazione di ristrutturazione del debito di un’importante società del Milanese che ha visto coinvolti il dott. Stefano Verna come liquidatore, Studio Acciaro & Associati come attestatore, Studio Frau Ruffino Verna in qualità di advisor legale e il dott. Giuseppe Genoni come advisor finanziario, l’omologa del Tribunale di Milano ha rappresentato un raro, o forse unico caso, di approvazione della proposta concordataria con l’unanimità delle cinque classi in cui sono stati suddivisi i creditori.

L’operazione realizzata nell’ambito di una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta ha consentito di preservare i valori avviamentali e i posti di lavoro di quello che rappresentava uno dei principali player della logistica operanti nel nostro Paese.

La procedura di risanamento ha previsto, tra gli altri, la stipula di un contratto di affitto funzionale alla predisposizione di una domanda di concordato, contenente un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda, la quale è stata accettata nel rispetto delle procedure competitive, unitamente al realizzo di talune poste patrimoniali e all’esecuzione di due operazioni di fusione per incorporazione.

Per maggiori informazioni, consigliamo la lettura dell’articolo completo, da noi redatto sulla base della sentenza di omologazione.

Con ricorso ex art. 44 co. 1 la società in parola, che opera nel settore della logistica integrata e, in particolare, nel trasporto di materiali ad alto contenuto tecnologico e informatico, ha presentato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione prescritta dal legislatore. Ad esito di tale fase, la società ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 40 CCII.

Il Tribunale di Milano, riscontrata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all’art.2 comma 1 lett. d) CCII, oltreché la presenza di uno stato di crisi, alla stregua della documentazione depositata, ha assegnato il termine per il deposito della proposta e nominato un Commissario giudiziale.

Nei termini assegnati, la società ha depositato il piano, la proposta e la documentazione funzionale all’accesso al concordato preventivo.

A seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale, la proposta come modificata ha raccolto il parere favorevole del C.g. Tale proposta concordataria, così come da ultimo integrata, si basa su un piano concordatario in continuità aziendale indiretta.

Il piano si fonda, in misura non prevalente, sulla continuazione indiretta dell’attività aziendale in forza del contratto di affitto stipulato (prima del deposito della domanda ex art. 44 CCII) con una società a responsabilità limitata neocostituita e sulla successiva cessione dell’azienda, nel rispetto delle procedure competitive di cui all’art. 91 CCII e sulla base della proposta irrevocabile di acquisto formulata dall’affittuaria nonché, oltre all’incasso dei crediti, sulla realizzazione degli ulteriori asset della società e sull’apporto di finanza esterna.

In particolare, il fabbisogno concordatario prevede l’incasso dei canoni di affitto, l’incasso del corrispettivo di cessione (mediante accollo da parte dell’affittuaria del TFR e delle altre voci stipendiali di debito maturate dai dipendenti trasferiti del ramo aziendale oggetto di cessione), il realizzo delle partecipazioni detenute in altre società, il realizzo di altri asset patrimoniali, l’incasso dei crediti e delle disponibilità liquide, l’apporto di finanza esterna, la costituzione di fondi rischi, la copertura delle spese di procedura, oltre a garanzie personali dei soci per i tre anni di durata del contratto.

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili; il pagamento integrale dei creditori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c. per il TFR non accollato entro trenta giorni dall’avvenuta omologa del concordato; il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati entro sei mesi dall’avvenuta omologa del concordato; il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 26,20%. Il piano, della durata indicata complessivamente in tre anni dall’omologa, prevede la suddivisione dei creditori in cinque classi (1° composta da creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 2° composta da creditori istituti di credito titolari di garanzie prestate da terzi; 3° composta dagli istituti di credito chirografari; 4° composta da fornitori e altri creditori chirografari; 5° composta da imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi).

Valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali, preso atto del favorevole parere espresso dal Commissario giudiziale e riscontrata la regolarità di quanto rappresentato e delle relazioni corredate dalle relative attestazioni di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, co. 1, lett. o) CCII, dott. Giuseppe Acciaro, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il giudice delegato, confermando il commissario giudiziale, fissando il termine per il deposito del fondo spese e stabilendo i termini per l’espressione del voto dei creditori.

In particolare, il professionista ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano di risanamento, sia l’idoneità del piano a superare l’insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa, sia, infine, che la proposta concordataria riconosca a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Successivamente, dalla relazione del Commissario giudiziale è emerso che la proposta sia stata approvata, ai sensi dell’art. 109 CCII, dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto in tutte le classi(i.e. unanimità delle classi).

Depositata la memoria ex art. 48 co. 4” CCII, con la quale la proponente chiedeva di pronunciare sentenza di omologazione del concordato in continuità indiretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 113 CCII, fissata l’udienza e constatata l’assenza di opposizione ad opera di alcun creditore o altro interessato, il Collegio, ai fini dell’omologazione, è stato chiamato a riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’ art.112 comma 1 CCII. Trattandosi di concordato in continuità, in assenza di opposizioni, come detto sono stati validati la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe, l’ammissibilità della proposta, intesa sia come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo sia come vaglio dell’idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell’insolvenza e quindi che i beni e i flussi ipotizzati appaiono sufficienti a colmare le percentuali satisfattive indicate per i creditori, nonché l’esito del voto.

In particolare, sotto tale ultimo profilo, come noto, ai sensi dell’art. 109 co. 5 CCII “Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.”.

Quanto poi all’idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell’insolvenza, il Commissario giudiziale ha concluso nel senso che i riflessi degli accadimenti successivi all’apertura del concordato, e in particolare l’attivo concordatario aggiornato in rapporto alle passività aggiornate, confermassero le condizioni sulle quali era stata fondata l’ammissibilità nella proposta definitiva.

Inoltre il Cg ha altresì evidenziato che in ipotesi di liquidazione giudiziale sarebbe ragionevolmente esercitabile l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e del sindaco unico, la cui utilità è ampiamente colmata nella proposta grazie alla previsione dell’apporto di risorse esterne condizionato all’omologa della procedura, unitamente alla salvaguardia del valore del complesso aziendale derivante dalla cessione unitaria dello stesso all’affittuaria possibile solo in ipotesi di omologa della proposta concordataria, stante la mancata presentazione di offerte concorrenti nel contesto della procedura di evidenza pubblica.

In conclusione, alla luce di tutto quanto su esposto, il Tribunale ha accertato che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni di legge e in particolare tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per addivenire all’omologa del concordato preventivo.

Autori: Stefano Verna & Alessandro Turchi

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