F. ALIPRANDI, A. TURCHI, Voto e maggioranze nel nuovo concordato in continuità: una prima lettura con diversi punti interrogativi, Ristrutturazioni Aziendali 3/2022,
Il concordato preventivo nella sua “variante” in continuità (diretta o indiretta) rappresenta uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza maggiormente rivisitati dalla versione originaria del Codice della crisi e soprattutto dal recente d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 (nota come Direttiva Insolvency) . Quest’ultimo è fortemente intervenuto, partendo proprio dalla rubrica, sull’art. 109 del Codice, che disciplina le maggioranze per l’approvazione della proposta concordataria.
Nel concordato in continuità aziendale, fortemente incentivato nella nuova disciplina della crisi d’impresa, si punta al recupero della capacità dell’impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato, ed a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura anche non prevalente dal ricavato (o meglio, dai flussi) dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale diretta o indiretta. Continuità aziendale che nel Codice della crisi non è più finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori previsto nel previgente corpus normativo dall’art. 186 bis della legge fallimentare , ma che non può tradursi in uno svantaggio (recte in un pregiudizio) per gli stessi, posto che la proposta deve comunque assicurare un trattamento non deteriore rispetto a quello realizzabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Ne parlano il dott. Francesco Aliprandi e Alessandro Turchi in Ristrutturazioni Aziendali n. 3/2022, reperibile al sito https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/archivio
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